Quali sono i principali vantaggi di una start up innovativa?

Le misure in esame si applicano in favore delle startup innovative per 5 anni a partire dalla loro data di costituzione:

1. Nuova modalità di costituzione digitale e gratuita (Art. 4, comma 10 bis Investment Compact): con il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 17 febbraio 2016 è stata introdotta la possibilità per le startup innovative e gli incubatori certificati di redigere l’atto costitutivo mediante un modello standard tipizzato facendo ricorso alla firma digitale, in analogia a quanto già previsto per i contratti di rete. Il DM 28 ottobre 2016 estende l’applicabilità della procedura con firma digitale anche alle successive modifiche dell’atto costitutivo. La nuova modalità di costituzione presenta numerosi aspetti innovativi. Prima di tutto, il suo utilizzo è gratuito: non sono previsti costi specifici legati alla creazione della nuova impresa, con un evidente risparmio per gli imprenditori rispetto alla procedura standard con atto pubblico. Il processo è caratterizzato da una forte semplificazione: l’intera procedura si svolge online, su una piattaforma dedicata (guida all’utilizzo), e il riconoscimento dell’identità dei sottoscrittori dell’atto è garantito dall’utilizzo della firma digitale. L’atto costitutivo in formato XML, che consente allo stesso tempo controlli rigorosi e capacità di personalizzazione. Da notare, infine, come tale procedura rimanga volontaria: per chi lo desidera è sempre possibile costituire una s.r.l. con atto pubblico standard e contestualmente (o successivamente) iscriverla nella sezione speciale del Registro.

2. Esonero da diritti camerali e imposte di bollo: alle startup innovative e agli incubatori certificati non si applica il diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio, nonché, come chiarito dalla circolare 16/E emessa dall’Agenzia delle Entrate l’11 giugno 2014, i diritti di segreteria e l’imposta di bollo abitualmente dovuti per gli adempimenti da effettuare presso il Registro delle Imprese.

3. Deroghe alla disciplina societaria ordinaria: alle startup innovative costituite in forma di s.r.l. è consentito di creare categorie di quote dotate di particolari diritti (ad esempio, si possono prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione); effettuare operazioni sulle proprie quote; emettere strumenti finanziari partecipativi; offrire al pubblico quote di capitale. Molte di queste misure comportano un radicale cambiamento nella struttura finanziaria della s.r.l., avvicinandola a quella della s.p.a.

4. Proroga del termine per la copertura delle perdite: in caso di riduzione del capitale di oltre un terzo, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo (invece del primo esercizio successivo). In caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale, l’assemblea, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell’esercizio successivo.

5. Deroga alla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica: le startup innovative non sonosoggette alla disciplina delle società di comodo e delle società in perdita sistematica. Pertanto, nel caso conseguano ricavi “non congrui” oppure siano in perdita fiscale sistematica non scattano nei loro confronti le penalizzazioni fiscali previste per le cosiddette società di comodo, ad esempio l’imputazione di un reddito minimo e di una base imponibile minima ai fini Irap, l’utilizzo limitato del credito IVA, l’applicazione della maggiorazione Ires del 10,5%.

6. Esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA (art. 4, comma 11-novies Investment Compact): la normativa ordinaria che prescrive l’apposizione del visto di conformità per la compensazione in F24 dei crediti IVA superiori a 15.000 euro può costituire un disincentivo all’utilizzo della compensazione orizzontale. Con l’esonero dall’obbligo di apposizione del visto per la compensazione dei crediti IVA fino a 50.000 euro le startup innovative possono ricevere rilevanti benefici in termini di liquidità.

7. Disciplina del lavoro tagliata su misura: le startup innovative sono soggette, salvo alcune varianti specifiche, alla disciplina dei contratti a tempo determinato prevista dal Decreto-Legge 81/2015 (cd. “Jobs Act”). La startup innovativa può pertanto assumere personale con contratti a tempo determinato della durata massima di 36 mesi. All’interno di questo arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte, senza i limiti sulla durata e sul numero di proroghe previsti dal Jobs Act. Al termine dei 36 mesi, il contratto potrà essere ulteriormente rinnovato una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi, portando la durata complessiva del rapporto di lavoro a 48 mesi. Trascorso questo periodo, il rapporto di collaborazione assume la forma del contratto a tempo indeterminato. Inoltre, a differenza di quanto avviene per le altre imprese, le startup innovative con più di 5 dipendenti non sono tenute a stipulare un numero di contratti a tempo determinato calcolato in rapporto al numero di contratti a tempo indeterminato attivi.

8. Facoltà di remunerare il personale in modo flessibile: fatto salvo un minimo tabellare, è lasciato alle parti stabilire quale parte della remunerazione sia fissa e quale variabile. La parte variabile può consistere in trattamenti collegati all’efficienza o alla redditività dell’impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluso quanto al punto successivo.

9. Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale e modello commentato di piano di incentivazione in equity) startup innovative e incubatori certificati possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity. Il reddito derivante dall’assegnazione di tali strumenti non concorre alla formazione del reddito imponibile, né ai fini fiscali, né ai fini contributivi.

10. Incentivi fiscali all’investimento nel capitale di rischio delle startup innovative provenienti da persone fisiche e giuridiche. L’agevolazione, stabilizzata e significativamente potenziata con la Legge di Bilancio 2017 (art. 1, comma 66), prevede per le persone fisiche una detrazione Irpef pari al 40% dell’investimento, fino a un massimo di 1 milione di euro; per le persone giuridiche l’incentivo consiste in una deduzione dall’imponibile Ires del 40% dell’investimento, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro. Fino al 2016, le aliquote dell’incentivo ammontavano al 19% per gli investimenti da parte di persone fisiche e al 20% per le persone giuridiche, salvo le maggiorazioni rispettivamente al 25% e al 27% nel caso di investimenti in startup innovative a vocazione sociale o in ambito energetico, per cui dal 2017 si applica l’aliquota unica al 30% (v. decreto attuativo per gli esercizi 2013-2015; decreto attuativo per l’esercizio 2016). Gli incentivi valgono sia in caso di investimenti diretti in startup innovative, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di OICR e altre società che investono prevalentemente in startup e PMI innovative. A partire dal 2017, la fruizione dell’incentivo è condizionata al mantenimento della partecipazione nella startup innovativa per un minimo di tre anni (in precedenza, due anni). La nuova legge di bilancio afferma che: “Per l’anno 2019, le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 dell’articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono incrementate dal 30 al 40 per cento. Nei casi di acquisizione dell’intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative, le predette aliquote sono incrementate, per l’anno 2019, dal 30 per cento al 50 per cento, a condizione che l’intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni”.

11. Possibilità di raccogliere capitali con campagne di equity crowdfunding su portali online autorizzati. Nel 2013 l’Italia è stato il primo Paese al mondo a dotarsi di un regolamento dedicato. A inizio 2015 il citato Decreto Legge “Investment Compact” ha rafforzato lo strumento con l’introduzione di tre importanti novità: anche le PMI innovative possono effettuare campagne di equity crowdfunding; così anche gli OICR e le altre società di capitali che investono prevalentemente in startup innovative e in PMI innovative, evoluzione, questa, che permette la diversificazione di portafoglio e la riduzione del rischio per l’investitore retail; in via derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria, il trasferimento delle quote di startup innovative e PMI innovative viene dematerializzato, con conseguente riduzione degli oneri connessi, in un’ottica di fluidificazione del mercato secondario. Con la delibera del 24 febbraio 2016 Consob ha aggiornato il Regolamento sull’equity crowdfunding assorbendo le evoluzioni sopra citate e apportando ulteriori semplificazioni: le verifiche di appropriatezza dell’investimento possono essere eseguite anche dagli stessi gestori dei portali e non più solo dalle banche, digitalizzando l’intera procedura. Inoltre, nel novero degli investitori professionali autorizzati sono state ammesse due nuove categorie: gli “investitori professionali su richiesta”, individuati secondo la disciplina europea Mifid sulla prestazione dei servizi di investimento, e gli “investitori a supporto dell’innovazione”, nozione che include attori come i business angel.

12. Intervento semplificato, gratuito e diretto per le startup innovative al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, un fondo pubblico che facilita l’accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari (decreto attuativo; guida). La garanzia copre fino allo 80% del credito erogato dalla banca alle startup innovative e agli incubatori certificati, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro, ed è concessa sulla base di criteri di accesso estremamente semplificati, con un’istruttoria che beneficia di un canale prioritario.

13. Agenzia ICE: servizi ad hoc per l’internazionalizzazione delle startup. L’Agenzia fornisce assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia: le startup innovative hanno diritto a uno sconto del 30% sui costi standard, esigibile mediante richiesta dell’apposita “Carta Servizi Startup” all’indirizzo [email protected] Inoltre, per favorire l’incontro con potenziali investitori esteri, l’ICE accompagna a titolo gratuito o a condizioni agevolate le startup innovative ad alcune delle principali manifestazioni internazionali in tema di innovazione: il calendario delle attività in programma viene reso disponibile sul portale www.innovationitaly.it/en/.

14. Fail-fast: in caso di insuccesso, le startup innovative possono contare su procedure più rapide e meno gravose rispetto a quelle ordinarie per concludere le proprie attività. Nello specifico, esse sono assoggettate in via esclusiva alla procedura di composizione della crisi da sovra-indebitamento e di liquidazione del patrimonio, con l’esonero, in particolare, dalle procedure di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa. Le startup innovative sono dunque annoverate tra i soggetti “non fallibili”, allo scopo di consentire loro l’accesso alle procedure semplificate per la composizione della crisi in continuità e di ridurre i tempi per la liquidazione giudiziale, limitando gli oneri connessi al fallimento, inclusa la sua stigmatizzazione a livello culturale.

15. Trasformazione in PMI innovativa: in caso di successo, le startup innovative diventate “mature” che continuano a caratterizzarsi per una significativa componente di innovazione, possono trasformarsi in PMI innovative. Proponendosi di sostenere tutte le imprese caratterizzate da una spiccata propensione a innovare, il Decreto Legge 3/2015, noto come “Investment Compact”, ha infatti assegnato larga parte delle misure già previste a beneficio delle startup innovative a una platea più ampia: le PMI innovative appunto, ossia tutte le Piccole e Medie Imprese che operano nel campo dell’innovazione tecnologica, a prescindere dalla data di costituzione, dall’oggetto sociale e dal livello di maturazione.